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MA È VERO CHE POSSO SPIARE CIÒ CHE AVVIENE NELL’AUTO DELLA MIA EX SENZA FARE REATO? L'Avvocato risponde 

MA È VERO CHE POSSO SPIARE CIÒ CHE AVVIENE NELL’AUTO DELLA MIA EX SENZA FARE REATO?

Ci spiega questo strano dubbio l’avvocato Simone Labonia.

Una recente e discussa sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l’installazione di un localizzatore GPS sull’auto dell’ex partner non configura necessariamente un reato, in particolare quello di “violazione di domicilio” o “interferenza illecita nella vita privata”.
La decisione, per quanto isolata nel panorama giurisprudenziale, introduce una riflessione complessa sul confine tra tutela della privacy e limiti della sfera privata in contesti di relazioni sentimentali concluse.

Nel caso specifico, l’imputato aveva collocato un dispositivo GPS nell’auto della ex compagna, con l’intento di monitorarne gli spostamenti.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), equiparando l’abitacolo dell’auto a un “luogo di privata dimora”.
Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa impostazione, affermando che l’autovettura non può essere considerata “dimora” ai sensi penalistici, in quanto non rappresenta un luogo di abituale permanenza della persona, ma uno spazio destinato alla mobilità e all’uso temporaneo.

Secondo la Suprema Corte, la normativa tutela la libertà domestica nei luoghi in cui la persona sviluppa la propria vita privata in modo stabile, mentre l’auto, anche se personale, non gode della stessa protezione. Pertanto, mancando il requisito dell’abitualità della dimora, l’azione non può essere inquadrata come violazione del domicilio. Né si configurerebbe un trattamento illecito di dati personali, a meno che le informazioni raccolte non siano diffuse o utilizzate a fini ulteriori.

La decisione non manca però di suscitare perplessità. La giurisprudenza maggioritaria, infatti, ha finora interpretato in senso ampio il concetto di “vita privata”, includendo anche gli spazi mobili o temporanei in cui la persona si trova ad esercitare la propria libertà individuale. Inoltre, il controllo occulto degli spostamenti di un ex partner è spesso sintomo di condotte persecutorie, potenzialmente integranti lo stalking, a prescindere dal mezzo tecnico impiegato.

Un caso circoscritto, quindi, che richiama la necessità di bilanciare i principi costituzionali di libertà personale e tutela della riservatezza con i limiti del diritto penale. Un equilibrio sottile, in cui il confine tra curiosità morbosa e condotta illecita resta sempre pericolosamente in bilico.

In conseguenza, ancora nessuna licenza di spionaggio familiare!

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